INTERVENTI EDILIZI AMMESSI E LIMITI DI EDIFICABILITA'
Essendo il Comune di Laviano (SA) sprovvisto di P.U.C. si evidenzia che le norme edilizie vigenti, sul territorio comunale, sono riconducibili a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. nonché di quanto stabilito, ove applicabili, dalle norme Regionali vigenti in materia di "nuova" edificabilità, trasformazione, ristrutturazione edilizia e manutenzione del patrimonio edilizio esistente.
Una casa mobile è considerata “nuova costruzione” in funzione dell’uso che se ne fa e l’impatto che ha sullo stato dei luoghi;
A tal proposito si richiama l’articolo 3, comma 1, lett. e.5) del Testo Unico dell’edilizia in quanto stabilisce che rientrano negli interventi edilizi di “nuova costruzione”, tutti gli interventi che sono compaci di comportare una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio tra le quali anche: l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
PRIVACY e PRATICHE EDILIZIE
Il parere del Garante della Privacy del 17 dicembre 2020 ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di un’istanza di accesso civico. L’accesso ad una pratica edilizia di terzi (ad esempio un vicino o un condomino) deve essere limitata al titolo abilitativo; infatti un accesso generalizzato ed esteso all’intera documentazione potrebbe creare danni alla privacy, ai diritti d’autore dei progettisti, con eventuale danno economico. Sarà onere del Comune la cancellazione e l’omissione di dati sensibili, e dei documenti, contenenti informazioni riservate o personali.
Pertanto il Garante conclude che: L’ostensione di tutti i documenti oggetto della richiesta verrebbe quindi a costituire […] un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell’azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali» e non vi sono ragioni per dissentire, in relazione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, dalla soluzione proposta dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la quale sussistono «ragioni per respingere l’istanza di accesso generalizzato ovvero per limitarla esclusivamente al permesso di costruire, quale atto amministrativo, limitatamente ai dati ed alle informazioni già oggetto di pubblicità ai sensi dell’art. 20, comma 6, del dPR n. 380/2001.