La dichiarazione di morte può essere presentata da uno dei congiunti, dalla persona convivente con il defunto, da un delegato dei congiunti o del convivente o, in mancanza, una persona informata dei fatti; per congiunti si intendono le persone legate al defunto da matrimonio, unione civile o da vincoli di parentela, mentre per conviventi si intendono coloro che coabitavano con il defunto, indipendentemente dalle motivazioni della coabitazione; generalmente tali dichiarazioni sono rese direttamente dall’impresa funebre incaricata dai familiari o conviventi.
Se, invece, la morte è avvenuta in ospedale, casa di cura, di riposo o altro tipo di istituto, dovrà essere il direttore (o suo delegato) dell’ospedale o casa di cura o altro a trasmette un avviso di morte all’ufficio di stato civile del Comune di decesso.
Tale avviso si concretizza in una comunicazione scritta in cui si indica nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita, comune di residenza, data di morte oltre ad altre informazioni eventualmente conosciute, quali stato civile, nome del coniuge, ecc..
Di norma sono gli addetti delle imprese funebri ad occuparsi della dichiarazione di morte i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso.